Art. 33.
(Modifiche all'organizzazione interna del COPACO).

      1. L'attività e il funzionamento del COPACO sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la costituzione dal medesimo Comitato. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il COPACO può riunirsi in seduta segreta.
      3. Il COPACO può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il COPACO può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore del Corpo della guardia di finanza, nonché di un agente del SIS avente analoga qualifica, autorizzati con il

 

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loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il COPACO fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento del COPACO sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.